Chi ha cercato di mettere la geotermia nel decreto “Sblocca Italia”

Immagine del manifesto della campagna "blocca lo sblocca italia"In questi giorni si è tanto discusso dell’ormai famigerato decreto “Sblocca Italia” che, come giustamente ricordano i vari comitati italiani, dovrebbe chiamarsi “Distruggi Italia“, visto che – di fatto – è un megadecretone con cui vengono permesse tutta una serie di nefandezze che s/venderanno quel poco di decente che resta dell’ambiente e del paesaggio del nostro paese al miglio speculatore.

Hanno provato a buttarci nel mezzo anche la Geotermia, presunta energia rinnovabile (che rinnovabile non è), che ha il suo baricentro in Toscana – la ROSSA Toscana! – ed in particolar modo sul Monte Amiata, a cavallo tra le provincie di Grosseto e Siena. Geotermia che ha prodotto, sulla nostra montagna, un eccesso di mortalità per 13% medio nei comuni geotermici, contro un dato stabile nei comuni NON geotermici limitrofi, come ci dice il “Rapporto Geotermia 2010” redatto dall’ARS (di cui si può leggere dettagliatamente negli articoli dei nostri amici e compagni di Sos Geotermia “‘Quindici uomini sulla cassa del morto’. Misteri, bugie e smentite sui decessi in Amiata” e “La insostenibilità della Geotermia in Toscana, emergente da recenti studi epidemiologici“); quella Geotermia che, nonostante il dato di cui sopra – e qualcuno pagherà, per questo – è stata raddoppiata con l’autorizzazione Regionale con cui l’ENEL ha dato l’avvio alla costruzione di Bagnore 4 e, non paghi, sempre la Regione Toscana ha firmato un protocollo d’intesa con la “Rete geotermica” dell’orafo aretino Gori, in base alla quale si dovrebbero costruire 10-15 centrali a ciclo binario da 5MW tra la Montalcino del Brunello la Scansano del Morellino, passando – ovviamente – per l’Amiata.

Quest’ultimo progetto – quello della “Rete geotermica” – ha scatenato la rabbia e il rifiuto non solo delle popolazioni coinvolte, ma anche delle amministrazioni locali – tutte Pd, come Pd è la Regione, che però vuole la geotermia – tanto che per tutta l’estate c’è stato un movimento popolare di massa per dire ufficialmente NO alla prima delle 10-15 centrali dell’asse Rossi-Gori.

Quindi cosa di delinea, da questa vicenda:

che in Toscana c’è un Pd che – almeno a parole – sta con i cittadini e con i comitati nel dire NO alla Geotermia speculativa ed inquinante; e un altro Pd, quello di Rossi e della Regione e dei suoi alleati deputati che, assieme a deputati di Forza Italia e del Nuovo Centro Destra cercano di togliere voce in capitolo ai cittadini – in primis – e alle amministrazioni locali.

I deputati in questione sono:

Sottolineiamo quest’ultimo non tanto perché sia particolarmente “peggiore” degli altri, quanto perché Beni è Presidente Nazionale dell’ARCI – associazione che in non pochi casi lavora coi più deboli, a tutela dell’ambiente, per combattere le diseguaglianze e tante altre nobili battaglie. Per questo lo sottolineiamo: per lo stupore.

Un’altra deputata toscana – non del Pd ma del Nuovo Centro Destra- che ha cercato di fregarci è:

Dorina Bianchi – Nata a PISA, il 3 giugno 1966

COME hanno provato, a infilare fraudolentemente la Geotermia nello “Sblocca Italia”? Andando a guardare si scoprono cose mooooolto interessanti. Seguiteci.

EMENDAMENTI DI CUI SIAMO VENUTI A CONOSCENZA CIRCA IL DECRETO “SBLOCCA ITALIA” CHE RIGUARDANO LA GEOTERMIA

Come era prevedibile, pure se il Governo non ha ad oggi inserito la materia “GEOTERMIA” nel Decreto Sblocca Italia, parlamentari amici delle lobby geotermiche sono pronti a inserire la geotermia nel famigerato articolo 38, con contenuti gravissimi tesi a fare la geotermia senza se e senza ma (come vogliono le lobby), e se le Regioni in sede di intesa dicono di NO, il Governo il Governo può autorizzare l’opera utilizzando il potere sostitutivo previsto dall’art.120 della Costituzione (vedere comma 11). Gli emendamenti ad oggi a noi noti sono quelli sotto riportati (non si esclude che ce ne siano altri): essi sono tutti uguali –segno di un accordo trasversale netto- tra il noto Abrignani (FI), un gruppo di parlamentari toscani del PD, ed un membro PD della famigerata Commissione Industria! A cui si aggiungono altri emendamenti identici tra il NCD e PD!!!! (vedere sotto).

Non possiamo insieme a quanti vorranno fare che reagire a questo stato di cose; sono già previste –per tutti i contenuti dello Sblocca Italia- sit e manifestazioni a Roma il 15 e 16 ottobre dalle ore 10 alle 14 davanti al Parlamento ed altre si svilupperanno. La Rete NO Geotermia dovrà rapidamente valutare la situazione e stare dentro il movimento di lotta nazionale contro lo Sblocca Italia…

* 38. 07. Galperti.

Immagine di Guido Galperti

GALPERTI Guido – PD/Nato a PRALBOINO (BRESCIA), il 5 gennaio 1959

Laurea in giurisprudenza; Avvocato/Componente X COMMISSIONE (ATTIVITA’ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

Dopo l’articolo 38, è inserito il seguente:

Art. 38-bis.
(Misure per la valorizzazione delle risorse geotermiche di interesse nazionale).

  1. Al fine di garantire la sicurezza, il contenimento dei costi e lo sviluppo dell’utilizzo delle risorse geotermiche, nel quadro delle misure volte a migliorare l’efficienza e la competitività nel settore geotermico, sono individuati, quali infrastrutture e insediamenti strategici ai sensi dell’articolo 1, comma 7, lettera i), della legge 23 agosto 2004, n. 239:
a) le aree di ricerca, i campi, i pozzi geotermici di estrazione e reiniezione e le aree di sedime su cui insistono;
b) gli acquedotti e i vapordotti;
c) gli impianti produttivi geotermici;
d) gli elettrodotti e i cavidotti che collegano gli impianti geotermici alla rete di distribuzione.

  2. Fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e le normative in materia ambientale, per le infrastrutture e insediamenti strategici di cui al comma 1, l’autorizzazione è rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico d’intesa con le Regioni interessate.
3. L’autorizzazione di cui al comma 2 è rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla presentazione della domanda, nel rispetto dei principi di semplificazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Per i procedimenti relativamente ai quali non sono prescritte le procedure di valutazione di impatto ambientale, il procedimento unico deve essere concluso entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di presentazione dell’istanza.
Il procedimento di Valutazione di Impatto ambientale è coordinato con i tempi sopra indicati ed i termini previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella Parte seconda, titolo III capo I e II sono dimezzati.
Nel caso in cui, secondo la legislazione vigente, le opere di cui al presente articolo siano sottoposte a valutazione di impatto ambientale (VIA), l’esito positivo di tale valutazione costituisce parte integrante e condizione necessaria del procedimento autorizzatorio. L’istruttoria si conclude, una volta acquisita la VIA o, nei casi previsti, acquisito l’esito della verifica di assoggettabilità a VIA e, in ogni caso, entro i termini previsti dal presente comma.
4. L’autorizzazione, prevista dal comma 3 del presente articolo, sostituisce ogni altra approvazione, parere comunque nominato, e consente la realizzazione e l’esercizio delle infrastrutture strategiche e di tutte le attività previste nel progetto approvato. Il relativo decreto autorizzatorio comprende la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell’opera, l’eventuale dichiarazione di inamovibilità e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio dei beni in essa compresi, conformemente al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
Qualora le opere da autorizzare comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio dell’autorizzazione ha effetto di variante urbanistica.
5. Il procedimento, di cui al comma 3, può essere avviato sulla base di un progetto che evidenzi, con elaborato cartografico, le aree potenzialmente impegnate sulle quali apporre il vincolo preordinato all’esproprio, le eventuali fasce di rispetto e le necessarie misure di salvaguardia. Al procedimento partecipano il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e le altre amministrazioni interessate nonché i soggetti preposti ad esprimersi in relazione ad eventuali interferenze con altre infrastrutture esistenti. Il responsabile del procedimento fissa un termine non superiore a trenta giorni entro il quale le amministrazioni interessate devono esprimere il loro parere. Trascorso tale termine il parere si intende reso positivo.
6. Per il rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 2, ai fini della verifica della conformità urbanistica dell’opera, è fatto obbligo di richiedere il parere motivato degli enti locali nel cui territorio ricadano le opere del progetto. Il rilascio del parere non può incidere sul rispetto del termine entro il quale è prevista la conclusione del procedimento. I pareri negativi espressi dagli Enti devono essere motivati e devono contenere soluzioni progettuali alternative senza maggiori oneri per il proponente. Le variazioni progettuali proposte e ritenute accoglibili, dal proponente, avranno valore di prescrizioni nel procedimento di autorizzazione di cui al comma 3 del presente articolo.
7. Nel caso in cui una amministrazione abbia espresso il proprio motivato dissenso, l’amministrazione procedente può assumere la determinazione di conclusione positiva del procedimento dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, il quale, previa delibera del Consiglio medesimo, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, può disporre la sospensione della determinazione inviata, trascorso tale termine, in assenza di sospensione, la determinazione è esecutiva.
8. Gli enti preposti alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico 0 alla tutela della salute dei cittadini, esprimono il loro parere motivato entro 30 giorni dalla richiesta. Nel caso le opere, di cui al presente articolo, siano sottoposte a valutazione di impatto ambientale, tali Enti si esprimeranno nell’ambito di tale procedura.
9. Qualora il parere degli Enti, di cui al comma 8, non venga espresso nei termini previsti, ovvero abbiano espresso il loro motivato dissenso alla conclusione del procedimento, l’amministrazione procedente può richiedere, purché non vi sia stata una precedente valutazione di impatto ambientale negativa, una determinazione di conclusione del procedimento al Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri entro 30 gg dalla richiesta del responsabile del procedimento.
10. Il proponente delle opere previste dall’articolo, comma 3-bis del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, che nel progetto di sfruttamento della risorsa geotermica preveda solo l’utilizzazione di serbatoi permeabili già fratturati naturalmente, è tenuto al solo monitoraggio dell’area interessata dalle opere minerarie, da iniziarsi almeno un anno prima dall’entrata in esercizio dell’impianto. Tale monitoraggio dovrà riguardare;
l’attività microsismica attraverso una rete locale dedicata capace di rilevare tutti i terremoti di magnitudo superiore o pari a 0,5 ML;
le deformazioni del suolo mediante l’utilizzo di tecnologie interferometriche (INSAR) e GPS capaci di identificare processi di subsidenza con una risoluzione di alcuni millimetri all’anno;
la pressione di poro mediante la misurazione a fondo pozzo della pressione dei fluidi nei pori delle rocce del serbatoio.
Tutti i dati raccolti sono inviati al Ministero dello sviluppo economico con cadenza bimestrale.

  11. In caso di mancata definizione dell’intesa, con la regione o le regioni interessate, nel termine prescritto per il rilascio dell’autorizzazione, lo Stato esercita il potere sostitutivo ai sensi dell’articolo 120 della Costituzione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione ed autorizza le opere di cui al comma 1, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
12. Dopo l’articolo 1, comma 1 lettera a), punto 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge in data 9 agosto 2013, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia» è aggiunto il punto 2-bis: «Alle operazioni finanziarie comunque finalizzate all’attività di impresa di cui all’articolo 1, comma 3-bis del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, di durata non inferiore a 36 mesi, di cui all’articolo 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 26 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2012, n. 193, non si applica il limite previsto dal comma 4. La garanzia diretta del fondo copre fino al 70 per cento dell’ammontare dell’esposizione per capitale, interessi, contrattuali e di mora, per un plafond massimo ammissibile di cento milioni di euro annui. Il fondo concede la garanzia richiesta alle imprese beneficiarie che comprovano il rilascio del titolo concessorio.
13. Con disciplinare tipo, adottato con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sono stabilite, entro centoottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, le modalità di conferimento del titolo concessorio unico di cui al comma 4, nonché le modalità di esercizio delle relative attività.
14. Le disposizioni del presente decreto legge si applicano, su istanza del proponente, anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, che non abbiano completato la procedura di VIA. La garanzia del fondo, di cui al comma 12, è estesa anche agli investimenti per i quali sia stata completata la procedura di VIA.
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* 38. 015. Abrignani

immagine di Ignazio Abrignani

ABRIGNANI Ignazio – FI-PDL/Nato a MARSALA (TRAPANI), il 21 marzo 1958 /

Laurea in giurisprudenza; Avvocato civilista, Giudice tributario, Pubblicista/VICEPRESIDENTE della X COMMISSIONE (ATTIVITA’ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

Dopo l’articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Misure per la valorizzazione delle risorse geotermiche di interesse nazionale).

  1. Al fine di garantire la sicurezza, il contenimento dei costi e lo sviluppo dell’utilizzo delle risorse geotermiche, nel quadro delle misure volte a migliorare l’efficienza e la competitività nel settore geotermico, sono individuati, quali infrastrutture e insediamenti strategici ai sensi dell’articolo 1, comma 7, lettera i), della legge 23 agosto 2004, n. 239:
a) le aree di ricerca, i campi, i pozzi geotermici di estrazione e reiniezione e le aree di sedime su cui insistono;
b) gli acquedotti e i vapordotti;
c) gli impianti produttivi geotermici;
d) gli elettrodotti e i cavidotti che collegano gli impianti geotermici alla rete di distribuzione.

  2. Fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e le normative in materia ambientale, per le infrastrutture e insediamenti strategici di cui al comma 1, l’autorizzazione è rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico d’intesa con le Regioni interessate.
3. L’autorizzazione di cui al comma 2 è rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla presentazione della domanda, nel rispetto dei principi di semplificazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Per i procedimenti relativamente ai quali non sono prescritte le procedure di valutazione di impatto ambientale, il procedimento unico deve essere concluso entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di presentazione dell’istanza.
Il procedimento di Valutazione di Impatto ambientale è coordinato con i tempi sopra indicati ed i termini previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella Parte seconda, titolo III capo I e II sono dimezzati.
Nel caso in cui, secondo la legislazione vigente, le opere di cui al presente articolo siano sottoposte a valutazione di impatto ambientale (VIA), l’esito positivo di tale valutazione costituisce parte integrante e condizione necessaria del procedimento autorizzatorio. L’istruttoria si conclude, una volta acquisita la VIA 0, nei casi previsti, acquisito l’esito della verifica di assoggettabilità a VIA e, in ogni caso, entro i termini previsti dal presente comma.
4. L’autorizzazione, prevista dal comma 3 del presente articolo, sostituisce ogni altra approvazione, parere comunque nominato, e consente la realizzazione e l’esercizio delle infrastrutture strategiche e di tutte le attività previste nel progetto approvato. Il relativo decreto autorizzatorio comprende la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell’opera, l’eventuale dichiarazione di inamovibilità e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio dei beni in essa compresi, conformemente al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
Qualora le opere da autorizzare comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio dell’autorizzazione ha effetto di variante urbanistica.
5. Il procedimento, di cui al comma 3, può essere avviato sulla base di un progetto che evidenzi, con elaborato cartografico, le aree potenzialmente impegnate sulle quali apporre il vincolo preordinato all’esproprio, le eventuali fasce di rispetto e le necessarie misure di salvaguardia. Al procedimento partecipano il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e le altre amministrazioni interessate nonché i soggetti preposti ad esprimersi in relazione ad eventuali interferenze con altre infrastrutture esistenti. Il responsabile del procedimento fissa un termine non superiore a trenta giorni entro il quale le amministrazioni interessate devono esprimere il loro parere. Trascorso tale termine il parere si intende reso positivo.
6. Per il rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 2, ai fini della verifica della conformità urbanistica dell’opera, è fatto obbligo di richiedere il parere motivato degli enti locali nel cui territorio ricadano le opere del progetto. Il rilascio del parere non può incidere sul rispetto del termine entro il quale è prevista la conclusione del procedimento. I pareri negativi espressi dagli Enti devono essere motivati e devono contenere soluzioni progettuali alternative senza maggiori oneri per il proponente. Le variazioni progettuali proposte e ritenute accoglibili, dal proponente, avranno valore di prescrizioni nel procedimento di autorizzazione di cui al comma 3 del presente articolo.
7. Nel caso in cui una amministrazione abbia espresso il proprio motivato dissenso, l’amministrazione procedente può assumere la determinazione di conclusione positiva del procedimento dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, il quale, previa delibera del Consiglio medesimo, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, può disporre la sospensione della determinazione inviata, trascorso tale termine, in assenza di sospensione, la determinazione è esecutiva.
8. Gli enti preposti alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, esprimono il loro parere motivato entro 30 giorni dalla richiesta. Nel caso le opere, di cui al presente articolo, siano sottoposte a valutazione di impatto ambientale, tali Enti si esprimeranno nell’ambito di tale procedura.
9. Qualora il parere degli Enti, di cui al comma 8, non venga espresso nei termini previsti, ovvero abbiano espresso il loro motivato dissenso alla conclusione del procedimento, l’amministrazione procedente può richiedere, purché non vi sia stata una precedente valutazione di impatto ambientale negativa, una determinazione di conclusione del procedimento al Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri entro 30 gg dalla richiesta del responsabile del procedimento.
10. Il proponente delle opere previste dall’articolo 1, comma 3-bis del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, che nel progetto di sfruttamento della risorsa geotermica preveda solo l’utilizzazione di serbatoi permeabili già fratturati naturalmente, è tenuto al solo monitoraggio dell’area interessata dalle opere minerarie, da iniziarsi almeno un anno prima dall’entrata in esercizio dell’impianto. Tale monitoraggio dovrà riguardare:
l’attività microsismica attraverso una rete locale dedicata capace di rilevare tutti i terremoti di magnitudo superiore o pari a 0,5 ML;
le deformazioni del suolo mediante l’utilizzo di tecnologie interferometriche (INSAR) e GPS capaci di identificare processi di subsidenza con una risoluzione di alcuni millimetri all’anno;
la pressione di poro mediante la misurazione a fondo pozzo della pressione dei fluidi nei pori delle rocce del serbatoio.
Tutti i dati raccolti sono inviati al Ministero dello sviluppo economico con cadenza bimestrale.

  11. In caso di mancata definizione dell’intesa, con la regione o le regioni interessate, nel termine prescritto per il rilascio dell’autorizzazione, lo Stato esercita il potere sostitutivo ai sensi dell’articolo 120 della Costituzione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione ed autorizza le opere di cui al comma 1, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
12. Dopo l’articolo 1, comma 1 lettera a), punto 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge in data 9 agosto 2013, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia» è aggiunto il punto 2-bis: «Alle operazioni finanziarie comunque finalizzate all’attività di impresa di cui all’articolo 1, comma 3-bis del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, di durata non inferiore a 36 mesi, di cui all’articolo 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 26 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2012, n. 193, non si applica il limite previsto dal comma 4. La garanzia diretta del fondo copre fino al 70 per cento dell’ammontare dell’esposizione per capitale, interessi, contrattuali e di mora, per un plafond massimo ammissibile di cento milioni di euro annui. Il fondo concede la garanzia richiesta alle imprese beneficiarie che comprovano il rilascio del titolo concessorio.
13. Con disciplinare tipo, adottato con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sono stabilite, entro centoottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, le modalità di conferimento del titolo concessorio unico di cui al comma 4, nonché le modalità di esercizio delle relative attività.
14. Le disposizioni del presente decreto legge si applicano, su istanza del proponente, anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, che non abbiano completato la procedura di VIA. La garanzia del fondo, di cui al comma 12, è estesa anche agli investimenti per i quali sia stata completata la procedura di VIA.
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3. *38. 017. Gelli, Fossati, Becattini, Beni.

Immagine di Federico Gelli

GELLI Federico – PD/Nato a CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA (PISA), il 25 novembre 1962

Laurea in medicina e chirurgia; Sanità pubblica, Direttore sanitario ospedale, Direttore coordinamento maxi emergenze eventi straordinari ASL di Firenze/Componente XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI): COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE

Immagine di Filippo Fossati

FOSSATI Filippo – PD/Nato a FIRENZE, il 7 giugno 1960

Diploma di liceo scientifico; Dirigente/Componente XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)

Immagine di Lorenzo Becattini

BECATTINI Lorenzo – PD/Nato a REGGELLO (FIRENZE), il 9 novembre 1955

Laurea in scienze politiche; Manager/Componente XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)

Immagine di Paolo Beni

BENI Paolo – PD/ Nato a FIRENZE, l’8 gennaio 1954

Diploma di liceo classico; Dirigente di associazione di terzo settore/ Componente XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI) et III° COMMISSIONE (AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

Dopo l’articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Misure per la valorizzazione delle risorse geotermiche di interesse nazionale).

  1. Al fine di garantire la sicurezza, il contenimento dei costi e lo sviluppo dell’utilizzo delle risorse geotermiche, nel quadro delle misure volte a migliorare l’efficienza e la competitività nel settore geotermico, sono individuati, quali infrastrutture e insediamenti strategici ai sensi dell’articolo 1, comma 7, lettera i), della legge 23 agosto 2004, n. 239:
a) le aree di ricerca, i campi, i pozzi geotermici di estrazione e reiniezione e le aree di sedime su cui insistono;
b) gli acquedotti e i vapordotti;
c) gli impianti produttivi geotermici;
d) gli elettrodotti e i cavidotti che collegano gli impianti geotermici alla rete di distribuzione.

  2. Fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e le normative in materia ambientale, per le infrastrutture e insediamenti strategici di cui al comma 1, l’autorizzazione è rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico d’intesa con le Regioni interessate.
3. L’autorizzazione di cui al comma 2 è rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla presentazione della domanda, nel rispetto dei principi di semplificazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Per i procedimenti relativamente ai quali non sono prescritte le procedure di valutazione di impatto ambientale, il procedimento unico deve essere concluso entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di presentazione dell’istanza.
Il procedimento di Valutazione di Impatto ambientale è coordinato con i tempi sopra indicati ed i termini previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella Parte seconda, titolo III capo I e II sono dimezzati.
Nel caso in cui, secondo la legislazione vigente, le opere di cui al presente articolo siano sottoposte a valutazione di impatto ambientale (VIA), l’esito positivo di tale valutazione costituisce parte integrante e condizione necessaria del procedimento autorizzatorio. L’istruttoria si conclude, una volta acquisita la VIA o, nei casi previsti, acquisito l’esito della verifica di assoggettabilità a VIA e, in ogni caso, entro i termini previsti dal presente comma.
4. L’autorizzazione, prevista dal comma 3 del presente articolo, sostituisce ogni altra approvazione, parere comunque nominato, e consente la realizzazione e l’esercizio delle infrastrutture strategiche e di tutte le attività previste nel progetto approvato. Il relativo decreto autorizzatorio comprende la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell’opera, l’eventuale dichiarazione di inamovibilità e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio dei beni in essa compresi, conformemente al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
Qualora le opere da autorizzare comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio dell’autorizzazione ha effetto di variante urbanistica.
5. Il procedimento, di cui al comma 3, può essere avviato sulla base di un progetto che evidenzi, con elaborato cartografico, le aree potenzialmente impegnate sulle quali apporre il vincolo preordinato all’esproprio, le eventuali fasce di rispetto e le necessarie misure di salvaguardia. Al procedimento partecipano il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e le altre amministrazioni interessate nonché i soggetti preposti ad esprimersi in relazione ad eventuali interferenze con altre infrastrutture esistenti. Il responsabile del procedimento fissa un termine non superiore a trenta giorni entro il quale le amministrazioni interessate devono esprimere il loro parere. Trascorso tale termine il parere si intende reso positivo.
6. Per il rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 2, ai fini della verifica della conformità urbanistica dell’opera, è fatto obbligo di richiedere il parere motivato degli enti locali nel cui territorio ricadano le opere del progetto. Il rilascio del parere non può incidere sul rispetto del termine entro il quale è prevista la conclusione del procedimento. I pareri negativi espressi dagli Enti devono essere motivati e devono contenere soluzioni progettuali alternative senza maggiori oneri per il proponente. Le variazioni progettuali proposte e ritenute accoglibili, dal proponente, avranno valore di prescrizioni nel procedimento di autorizzazione di cui al comma 3 del presente articolo.
7. Nel caso in cui una amministrazione abbia espresso il proprio motivato dissenso, l’amministrazione procedente può assumere la determinazione di conclusione positiva del procedimento dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, il quale, previa delibera del Consiglio medesimo, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, può disporre la sospensione della determinazione inviata, trascorso tale termine, in assenza di sospensione, la determinazione è esecutiva.
8. Gli enti preposti alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, esprimono il loro parere motivato entro 30 giorni dalla richiesta. Nel caso le opere, di cui al presente articolo, siano sottoposte a valutazione di impatto ambientale, tali Enti si esprimeranno nell’ambito di tale procedura.
9. Qualora il parere degli Enti, di cui al comma 8, non venga espresso nei termini previsti, ovvero abbiano espresso il loro motivato dissenso alla conclusione del procedimento, l’amministrazione procedente può richiedere, purché non vi sia stata una precedente valutazione di impatto ambientale negativa, una determinazione di conclusione del procedimento al Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri entro 30 gg dalla richiesta del responsabile del procedimento.
10. Il proponente delle opere previste dall’articolo 1, comma 3-bis del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, che nel progetto di sfruttamento della risorsa geotermica preveda solo l’utilizzazione di serbatoi permeabili già fratturati naturalmente, è tenuto al solo monitoraggio dell’area interessata dalle opere minerarie, da iniziarsi almeno un anno prima dall’entrata in esercizio dell’impianto. Tale monitoraggio dovrà riguardare:
l’attività microsismica attraverso una rete locale dedicata capace di rilevare tutti i terremoti di magnitudo superiore o pari a 0,5 ML;
le deformazioni del suolo mediante l’utilizzo di tecnologie interferometriche (INSAR) e GPS capaci di identificare processi di subsidenza con una risoluzione di alcuni millimetri all’anno;
la pressione di poro mediante la misurazione a fondo pozzo della pressione dei fluidi nei pori delle rocce del serbatoio.
Tutti i dati raccolti sono inviati al Ministero dello sviluppo economico con cadenza bimestrale.

  11. In caso di mancata definizione dell’intesa, con la regione o le regioni interessate, nel termine prescritto per il rilascio dell’autorizzazione, lo Stato esercita il potere sostitutivo ai sensi dell’articolo 120 della Costituzione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione ed autorizza le opere di cui al comma 1, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
12. Dopo l’articolo 1, comma 1 lettera a), punto 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge in data 9 agosto 2013, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia» è aggiunto il punto 2-bis: «Alle operazioni finanziarie comunque finalizzate all’attività di impresa di cui all’articolo 1, comma 3-bis del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, di durata non inferiore a 36 mesi, di cui all’articolo 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 26 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2012, n. 193, non si applica il limite previsto dal comma 4. La garanzia diretta del fondo copre fino al 70 per cento dell’ammontare dell’esposizione per capitale, interessi, contrattuali e di mora, per un plafond massimo ammissibile di cento milioni di euro annui. Il fondo concede la garanzia richiesta alle imprese beneficiarie che comprovano il rilascio del titolo concessorio.
13. Con disciplinare tipo, adottato con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sono stabilite, entro centoottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, le modalità di conferimento del titolo concessorio unico di cui al comma 4, nonché le modalità di esercizio delle relative attività.
14. Le disposizioni del presente decreto legge si applicano, su istanza del proponente, anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, che non abbiano completato la procedura di VIA. La garanzia del fondo, di cui al comma 12, è estesa anche agli investimenti per i quali sia stata completata la procedura di VIA.

ALTRI EMENDAMENTI IN ARRIVO SUL TEMA GEOTERMIA

4. *38. 082. Dorina Bianchi, Tancredi, Vignali

Immagine di Dorina Bianchi

BIANCHI Dorina – NCD/Nata a PISA, il 3 giugno 1966

Laurea in medicina e chirurgia, Specializzazione in radiologia; Radiologo, Neuroradiologo

Componente VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI); I COMMISSIONE (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI),COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITA’ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI.COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

Immagine di Paolo Tancredi

TANCREDI Paolo – NCD/Nato a TERAMO, il 22 gennaio 1966

Laurea in ingegneria elettronica; Dirigente di azienda privata/Componente V COMMISSIONE (BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE),XIV COMMISSIONE (POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA), COMMISSIONE DI STUDIO PER LA REDAZIONE DI PRINICIPI E LINEE GUIDA IN TEMA DI GARANZIE, DIRITTI E DOVERI PER L’USO DI INTERNET

Immagine di Raffaello Vignali

VIGNALI Raffaello – NCD/Nato a /BOLOGNA, il 10 aprile 1963

Laurea in filosofia; Dirigente/Componente X COMMISSIONE (ATTIVITA’ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO).

Art.38
Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: prospezione, ricerca e coltivazione sono aggiunte le parole: di risorse geotermiche;
b) al comma 5, dopo le parole: Le attività di ricerca e coltivazione di sono aggiunte le parole: risorse geotermiche di cui al decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 e successive modificazioni e integrazioni,;
c) al comma 5, dopo le parole: in caso di rinvenimento di un giacimento sono aggiunte le parole: di idrocarburi;
d) al comma 5, dopo le parole: e quella di ripristino finale. sono aggiunte le parole: Per le risorse geotermiche la fase di coltivazione ha la durata di 30 anni rinnovabile secondo la normativa vigente.;
e) al comma 6, dopo le parole: è accordato: a) sono aggiunte le parole: per gli idrocarburi;
f) al comma 6, dopo le parole: la provincia autonoma di Trento o di Bolzano territorialmente interessata sono aggiunte le parole: e per le risorse geotermiche dalle autorità competenti secondo la normativa vigente;
g) dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:
«12. Alla lettera g), comma 3, dell’articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, dopo le parole: “valorizzare le risorse nazionali”, sono aggiunte le parole: “geotermiche e”».
ed altri:….

5. *38. 114. Donati, Galperti, Dallai, Marco Di Maio

Immagine di Marco Donati

DONATI Marco – PD/Nato a AREZZO, il 9 gennaio 1980

Diploma di istituto tecnico commerciale; Commerciante /Componente X COMMISSIONE (ATTIVITA’ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO): COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE, DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE E DEL COMMERCIO ABUSIVO

Immagine di Guido Galperti

GALPERTI Guido – PD/Nato a PRALBOINO (BRESCIA), il 5 gennaio 1959

Laurea in giurisprudenza; Avvocato/Componente X COMMISSIONE (ATTIVITA’ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

Immagine di Luigi Dallai

DALLAI Luigi – PD/Nato a SIENA, il 4 novembre 1968

Laurea in scienze geologiche, Dottorato di ricerca; Ricercatore CNR

Componente VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

Immagine di Marco Di Maio

DI MAIO Marco – PD/Nato a FORLI’ (FORLÌ-CESENA), il 30 ottobre 1983

Diploma di istituto tecnico industriale; Imprenditore del settore delle telecomunicazioni/Componente I COMMISSIONE (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI); VI COMMISSIONE (FINANZE)

Art. 38

Apportare le seguenti modifiche:

al comma 1, dopo le parole: prospezione, ricerca e coltivazione sono aggiunte le parole: di risorse geotermiche.;
al comma 5, dopo le parole: Le attività di ricerca e coltivazione sono aggiunte le parole: di risorse geotermiche di cui al decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 e successive modificazioni e integrazioni,;
al comma 5, dopo le parole: in caso di rinvenimento di un giacimento sono aggiunte le parole: di idrocarburi;
al comma 5, dopo le parole: e quella di ripristino finale. sono aggiunte le parole: Per le risorse geotermiche la fase di coltivazione ha la durata di 30 anni rinnovabile secondo la normativa vigente.;
al comma 6, dopo le parole: è accordato: a) sono aggiunte le parole: per gli idrocarburi;
al comma 6, dopo le parole: la provincia autonoma di Trento o di Bolzano territorialmente interessata sono aggiunte le parole: e per le risorse geotermiche dalle autorità competenti secondo la normativa vigente;
dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:
«12. Alla lettera g), comma 3, dell’articolo i della legge 23 agosto 2004, n. 239, dopo le parole: “valorizzare le risorse nazionali”, sono aggiunte le parole: “geotermiche e”».

…………………………………………………………………………………………………………….

TESTO DEL DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 133
Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita’ produttive. (14G00149) (GU Serie Generale n.212 del 12-9-2014)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/09/2014, in conversione in Parlamento

(omissis….)

Art. 38

(Misure per la valorizzazione delle risorse energetiche nazionali)

1. Al fine di valorizzare le risorse energetiche nazionali e garantire la sicurezza degli approvvigionamenti del Paese, le attivita’ di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale rivestono carattere di interesse strategico e sono di pubblica utilita’, urgenti e indifferibili. I relativi decreti autorizzativi comprendono pertanto

la dichiarazione di pubblica utilita’, indifferibilita’ ed urgenza dell’opera e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio dei beni in essa compresi, conformemente al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle

disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita’.

2. Qualora le opere di cui al comma 1 comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio dell’autorizzazione ha effetto di variante urbanistica.

3. Al punto 7) dell’Allegato II alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole “coltivazione di idrocarburi” sono inserite le seguenti: “sulla terraferma e”.

4. Per i procedimenti di valutazione di impatto ambientale in corso presso le Regioni alla data di entrata in vigore del presente decreto, relativi alla prospezione, ricerca e coltivazione di

idrocarburi, la Regione presso la quale e’ stato avviato il procedimento, conclude lo stesso entro il 31 dicembre 2014. Decorso inutilmente tale termine la Regione trasmette la relativa

documentazione al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per i seguiti istruttori di competenza, dandone notizia al Ministero dello sviluppo economico.

5. Le attivita’ di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, sono svolte a seguito del rilascio di un titolo concessorio unico, sulla base di un

programma generale di lavori articolato in una prima fase di ricerca, per la durata di sei anni, prorogabile due volte per un periodo di tre anni nel caso sia necessario completare le opere di ricerca, a seguito della quale, in caso di rinvenimento di un giacimento riconosciuto tecnicamente ed economicamente coltivabile da parte del Ministero dello sviluppo economico, seguono la fase di coltivazione, per la durata di trenta anni, da prorogare per una o piu’ volte per un periodo di dieci anni ove siano stati adempiuti gli obblighi derivanti dal decreto di concessione e il giacimento risulti ancora coltivabile, e quella di ripristino finale.

6. Il titolo concessorio unico di cui al comma 5 e’ accordato:

a) con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sentite la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie e le Sezioni territoriali dell’Ufficio nazionale minerario idrocarburi e

georisorse d’intesa, per le attivita’ da svolgere in terraferma, con la regione o la provincia autonoma di Trento o di Bolzano territorialmente interessata;

b) a seguito di un procedimento unico svolto nel termine di centottanta giorni tramite apposita conferenza di servizi, nel cui ambito e’ svolta anche la valutazione ambientale strategica del programma complessivo dei lavori;

c) a soggetti che dispongono di capacita’ tecnica, economica ed organizzativa ed offrono garanzie adeguate alla esecuzione e realizzazione dei programmi presentati e con sede sociale in Italia o in altri Stati membri dell’Unione europea e, a condizioni di reciprocita’, a soggetti di altri Paesi. Le attivita’ di perforazione e di realizzazione degli impianti di sviluppo sono soggette a VIA e ad autorizzazione di sicurezza, svolte secondo le procedure stabilite dalla legge entro 60 giorni dalla presentazione delle domande.

7. Con disciplinare tipo, adottato con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sono stabilite, entro centoottanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, le modalita’ di conferimento del titolo concessorio unico di cui al comma 5, nonche’ le modalita’ di esercizio delle relative attivita’.

8. I commi 5 e 6 si applicano, su istanza del titolare o del richiedente, da presentare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente decreto, anche ai titoli vigenti e ai procedimenti in

corso.

9. All’articolo 10 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, dopo il comma 3 e’ aggiunto il seguente:

“3-bis. Al fine di effettuare e verificare gli studi previsti dall’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con

l’impiego di nuove tecnologie disponibili per la tutela ambientale e la valorizzazione delle risorse nello svolgimento dell’attivita’ mineraria, la procedura definita nel presente articolo si applica, ai

titoli minerari e ai procedimenti di conferimento ricadenti nelle aree di cui all’articolo 4, comma 1.”.

10. All’articolo 8 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

“1-bis. Al fine di tutelare le risorse nazionali di idrocarburi in mare localizzate in ambiti posti in prossimita’ delle aree di altri Paesi rivieraschi oggetto di attivita’ di ricerca e coltivazione di

idrocarburi, per assicurare il relativo gettito fiscale allo Stato e al fine di valorizzare e provare in campo l’utilizzo delle migliori tecnologie nello svolgimento dell’attivita’ mineraria, il Ministero

dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Regioni interessate, puo’ autorizzare, per un periodo non superiore a cinque anni, progetti sperimentali di coltivazione di giacimenti. I progetti sono corredati sia da un’analisi tecnico-scientifica che dimostri l’assenza di effetti di subsidenza dell’attivita’ sulla costa, sull’equilibrio dell’ecosistema e sugli insediamenti antropici e sia dai relativi progetti e programmi dettagliati di monitoraggio e verifica, da condurre sotto il controllo del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Ove nel corso delle attivita’ di verifica vengano accertati fenomeni di subsidenza sulla costa determinati dall’attivita’, il programma dei lavori e’ interrotto e l’autorizzazione alla sperimentazione decade. Qualora al termine del periodo di validita’ dell’autorizzazione venga accertato che l’attivita’ e’ stata condotta senza effetti di subsidenza dell’attivita’ sulla costa, nonche’ sull’equilibrio dell’ecosistema e sugli insediamenti antropici, il periodo di sperimentazione puo’ essere prorogato per ulteriori cinque anni, applicando le medesime procedure di controllo.

1-ter. Nel caso di attivita’ di cui al comma 1-bis, ai territori costieri si applica quanto previsto dall’articolo 1, comma 5, della legge n.239 del 2004 e successive modificazioni.” .

11. Al comma 82-sexies, dell’articolo 1 della legge 23 agosto 2004,n. 239, dopo le parole “compresa la perforazione”, sono aggiunte le parole “e la reiniezione delle acque di strato o della frazione gassosa estratta in giacimento”